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Home Page > LEGGI E NORME > Articolo Inserito il  27/08/2010

Previdenza: no indennità di maternità al padre professionista  
Paternità Oggi - Previdenza: no indennità di maternità al padre professionista

Il padre libero professionista non ha diritto di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Infatti non lo prevede la legge sulla tutela della maternità e della paternità (art. 70 del DLgs. 151/2001) e la Corte Costituzionale ha recentemente stabilito che tale norma non è incostituzionale. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi in merito al caso di un avvocato, cui era stato riconosciuto dal Tribunale il diritto a percepire l'indennità di maternità, in luogo della madre, Contro tale decisione aveva fatto ricorso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'avvocato sosteneva di aver diritto alla prestazione, sulla base del fatto che la moglie, non svolgendo attività di lavoro dipendente e non essendo in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito, in conseguenza della nascita del figlio, alcuna indennità. L'Ente previdenziale, invece, non era d'accordo, sostenendo che la legge, facendo esplicito riferimento alle sole "libere professioniste", escludesse la possibilità di estendere il beneficio anche al padre. E tale esclusione troverebbe piena giustificazione nella differente posizione rivestita dal padre e dalla madre naturali liberi professionisti. "L'indennità di maternità" – ha affermato l'Ente di previdenza – "è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito, sia nel periodo successivo al parto che nel corso della gravidanza. Periodo quest'ultimo in cui la posizione del padre non può certamente essere considerata equivalente a quella della madre". E la Corte ha dato loro ragione.

Con la sentenza n. 285 del 28 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha non ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Firenze e della Corte di Appello di Venezia, dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, stabilendo che il padre, anche se libero professionista, non ha diritto di percepire l’indennità di maternità al posto della madre. In base a quanto emerge dalla lettura della sentenza, le Corti rimettenti denunciavano la norma contenuta nell’art. 70 nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle “libere professioniste”, non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. Secondo il giudizio dei giudici di Palazzo della Consulta, che hanno sostanzialmente rigettato la tesi sostenuta dal rimettente, la decisione si basa sull’assunto che la posizione della madre non possa essere assimilata a quella del padre: come infatti spiega il giudice delle leggi, il padre può “godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica”. I giudici, in sostanza, rigettando la questione di legittimità costituzionale, hanno ribadito la ratio della norma: “le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre”. In definitiva, la tutela del nascituro si accompagna a quella della salute della madre.

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