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Separazione e divorzio: ordinanza del tribunale e conseguenze fiscali
Pubblicato il: 03/07/2009  Nella Sezione: Separazione

L’art. 156 c. c. prevede, al primo comma, che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione stessa, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri. L’entità della somministrazione, continua il capoverso della disposizione, è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.
Anche in assenza di questi presupposti e qualora si verificasse l’ addebito della separazione, resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti, a norma degli artt. 433 e seguenti c. c., allorché uno dei coniugi risulti sprovvisto di mezzi di sostentamento.
Quindi, “condicio sine qua non” del diritto al mantenimento ed al suo concreto ammontare è nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella assenza nel beneficiario di redditi propri e nella esistenza di una disparità economica tra i due coniugi. Peraltro il legislatore, ritenendo che il coniuge avente diritto sia privo di adeguati redditi propri, per “la mancanza di redditi” s’intende ciò che necessita a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Qualora, invece, il coniuge è in grado di provvedere al mantenimento del precedente tenore di vita con i propri introiti, incluse, ha ritenuto la giurisprudenza della Suprema Corte, le elargizioni periodiche e regolari da parte dei familiari (cfr. Cass. sent. n. 5762 del 1997 e n. 5916 del 1996), egli non avrà diritto ad alcun assegno a carico dell’altro. Inoltre la posizione del coniuge obbligato, in caso di versamento dell’assegno, non dovrebbe accusare problemi di sopravvivenza.
La determinazione dell’an ed del quantum dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione coniugale, ossia se esso spetti e, in caso di conferma, in quale misura, occorre avere ben chiare le rispettive situazioni patrimoniali complessive, per dedurre un’eventuale disparità economica dei due coniugi. Solo dopo aver stabilito che il coniuge più debole ha diritto all’erogazione di un assegno di mantenimento da parte dell’altro, al fine di stabilire l’entità, sarà importante valutare come termine indicativo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Peraltro, a tale proposito, la recente giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto infondata la circostanza che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente sopportato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto rispetto a quello astrattamente possibile in base ai guadagni ed alle rendite di ciascuno (in tal senso, tra l’altro, Cass. sent. n. 3291 del 2001). Il tenore di vita a cui va rapportata la valutazione di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno è dunque quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, sicché dell’incremento di reddito di uno di essi occorre tener conto ai fini dell’imposizione dell’assegno, anche se verificatosi durante il giudizio di separazione o anche successivamente alla separazione medesima. Tali considerazioni si basano sul principio che la causa instaurata per la separazione personale non fa venir meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che continua nella condivisione delle reciproche fortune nel corso della vita. Se è vero che la Suprema Corte negli ultimi anni (cfr. sentt. nn. 12136 del 2001 e 18327 del 2002) ha meglio chiarito il rilievo da attribuire a tali mutamenti della situazione reddituale dei coniugi, va osservato che già nel 1983 i giudici di legittimità, con la sentenza n. 4768, precisavano che, nel quantificare l’assegno dovuto al coniuge economicamente più debole, si deve tenere conto della situazione economica delle parti con riferimento al momento della decisione, non potendosi trascurare le evoluzioni della situazione stessa verificatesi nel corso del giudizio. La Prima sezione civile della Cassazione di Bari - sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto , nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal coniuge più debole per consentire, in regime matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro coniuge.
Relativamente alla valutazione dei redditi dei due coniugi, non possono essere esclusi anche i cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità trasformabile in valutazione economica, quale, ad esempio, il prezzo ricavato da una vendita immobiliare, in funzione dei diversi modi di investimento della somma. Nella globalità occorre tenere in considerazione anche altri elementi che incidono sulla condizione delle parti, quali l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale ed il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno dal godimento della casa coniugale.
Nel 1997 la Cassazione ha stabilito che il giudice della separazione ha il potere nel determinare l’assegno periodico di mantenimento sia in un’unica soluzione di denaro sia in più voci di spesa, che, nell’insieme, risultino capaci di soddisfare le esigenze del coniuge a favore del quale l’assegno è disposto, cosicché, ad esempio, il marito può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno mensile dall’importo determinato, anche altre spese, come quelle relative alla rata del mutuo della casa familiare ed agli oneri condominiali.
Al fine di tutelare il diritto del coniuge di percepire l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, occorre precisare che detto assegno, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, senza che comunque ciò interferisca con eventuali adeguamenti apportati al contributo per effetto di mutamenti sopravvenuti delle condizioni economiche dei coniugi fino alla decisione. L’assegno in questione, inoltre, è dovuto non oltre il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio tra i coniugi, con la quale si sancisce lo scioglimento del vincolo matrimoniale, fa mancare il presupposto del mantenimento.
Da ultimo, non è meno importante disposto del sesto comma dell’art. 156 c. c., secondo il quale “in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”. Tale provvedimento può essere adottato anche con la sentenza di separazione, quando si verificano nel corso del giudizio le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo cui esso è subordinato, per non avere il coniuge obbligato puntualmente adempiuto al versamento dell’assegno anche provvisorio, nella circostanza che tale comportamento provochi fondati dubbi sulla precisione dei futuri pagamenti (in tal senso, Cass. sent. n. 7303 del 1983). La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l’ordine al terzo di versare direttamente al coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento parte delle somme di denaro che egli deve al coniuge onerato debba essere inteso anche che il giudice della separazione può,facoltativamente, disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo al coniuge obbligato, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione (si veda, a tale riguardo, Cass. sent. n. 12204 del 1998 e sent. 19527 del 2003).
La sentenza che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 c. c.. Essa determina innanzitutto la sospensione dell’obbligo di coabitazione, già venuto meno al momento dell’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati. Ugualmente incompatibile con lo stato di separazione è l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, salvo che essi riguardino i figli.
Parimenti decade l’obbligo di fedeltà, anche perché, in caso contrario, esso si risolverebbe in pratica in un obbligo di castità (in tal senso, tra le altre, si veda Cass. sent. n. 6566 e n. 9317 del 1997).
Dunque, in base alla normativa vigente ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia, si può affermare che tra i coniugi separati restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo dell’assistenza patrimoniale.
Aspetti fiscali dopo la determinazione dell’assegno di mantenimento
Colui che eroga l’assegno.
Sono deducibili dal reddito di chi le eroga, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli o, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, il 50% della cifra erogata.
Non incidono sul reddito imponibile le somme corrisposte in un’unica rata.
Secondo quanto statuito dalla Commissione tributaria centrale, sezione IX, sentenza 8.03.1996, n. 1296, i versamenti per le spese condominiali relative all’appartamento occupato dal coniuge assegnatario non costituiscono oneri deducibili, poiché non rientrano nella voce assegno di “mantenimento” o “alimentare”.
Non è possibile dedurre altre somme se non quella stabilita con sentenza omologata.
Colui che riceve l’assegno di mantenimento
A seconda di come sono stati ripartiti gli aspetti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in applicazione di sentenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, tranne la quota di mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.
In particolare:
- in presenza di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l’assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i). D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;
- qualora vi fosse la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come “reddito” e quindi non è assoggettabile all’Irpef del coniuge che lo percepisce (cfr. Commissione tributaria centrale 24.11.1993).

DETRAZIONI
La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo:
“…La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)”.
Non mi sembrano sussistere dubbi sul fatto che, in mancanza di specifico accordo, la detrazione spetti al coniuge affidatario. Addirittura, in caso di impossibilità per il genitore affidatario di usufruire della detrazione, la norma prevede che può usufruirne l’altro coniuge che,però, deve restituire al coniuge affidatario. Il nuovo testo, però, è in vigore dal 1° gennaio 2007. A favore del contribuente c’è, invece, il peso, nella gerarchia delle fonti, di un atto avente forza di legge, che, sebbene possa disporre solo per il futuro, può servire a misurare anche per il passato le varie tesi interpretative,anche considerando una estensiva applicazione del principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.
La nuova formulazione dell’art.155 c.c. attribuisce l’affidamento condiviso, che ha come finalità primaria l'interesse morale e materiale del minore, il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché l’affermazione delle pari responsabilità e diritti di quest’ultimi nei confronti dei figli, c.d. bigenitorialità.
L’affidamento condiviso presuppone l’esistenza di un accordo tra le parti circa le decisioni da prendere in merito alla educazione, cura ed istruzione dei figli. Il giudice diviene “super partes” che opera in caso di disaccordo tra le parti.
Da parte del giudice non vi è l’individuazione di colpe e colpevoli, non seleziona quale genitore è da considerarsi idoneo ad occuparsi della crescita dei figli, distinguendo tra genitore del quotidiano e del tempo libero.

I coniugi potranno addivenire ad accordi, costruendo il nuovo equilibrio familiare, indicando ad es. con programmi sottoscritti, le modalità di mantenimento (art.155, comma 4° c.c.) o in genere di articolazione dell’affidamento condiviso, privilegiando la formula della bigenitorialità, che li responsabilizza a dividersi equamente il compito di provvedere alle necessità dei figli.
Il giudice prenderà atto degli accordi, valutandone la validità in relazione all’interesse del minore ed nel rispetto della legge, punto di riferimento di notevole rilevanza.
Spetterà, pertanto, al giudice decidere se nella coppia esiste un basso livello di conflittualità che permette un esercizio congiunto della potestà, in difetto, potendo disporre, nonostante l’accordo, l’affidamento esclusivo.
La nuova legge, con alcune disposizioni in essa contenute, a volte, privilegia il raggiungimento degli accordi tra genitori, stabilendo che le decisioni di maggior interesse dei figli devono essere assunte da entrambi e solo in caso di disaccordo, dal giudice.

Sempre nell’osservanza dell’interesse primario del minore e compatibilmente alla capacità Deciderà in merito alla assegnazione della casa coniugale. Il potere decisionale del giudice dovrà essere esercitato nel rispetto preliminarmente dell’interesse del minore e tenendo conto del titolo di proprietà e di come sono stati regolati i rapporti economici.
IRPEF ED ICI
Ai fini Irpef, la giurisprudenza di legittimità, (sostanzialmente conforme alla giurisprudenza tributaria di merito), secondo la quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.
In particolare, risale alla circolare ministeriale 18 maggio 2006, n. 17/E, punto 3. in cui la Corte di Cassazione ha affermato che "il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non e' idoneo a costituire un diritto reale d'uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere" (Cass., Sez. I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass., 8 aprile 2003, n. 5455; Cass., Sez. Unite Civili, 26 luglio 2002, n. 11096; Cass., Sez. II civile, 18 agosto 1997, n. 7680; Cass., Sez. I civile, 2 aprile 1992, n. 4016).
In considerazione di tale sentenza, al coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del TUIR, in base al quale i redditi fondiari sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare e' attribuibile al proprietario dell'immobile STESSO.
Le norme inerenti l’ imposta comunale sugli immobili sono sancite dal decreto legislativo n. 504/92 e dalla risoluzione ministeriale 5.06.2008, n. 12/DF.
Il soggetto passivo che, dopo la sentenza di separazione, scioglimento o divorzio non risulta assegnatario della casa coniugale, calcola l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni, calcolate in percentuale alla quota posseduta.
Tale calcolo è fattibile qualora il soggetto passivo non sia unico proprietario o eserciti altro diritto reale, su di un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
Tale legge agevola esplicitamente il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale estendendo i benefici previsti per l’abitazione principale, pertanto anche tale soggetto può usufruire dell’esenzione dall’ICI, introdotta dall’art. 1, decreto legge 27 maggio 2008. n. 93, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, per l’abitazione principale.
Benchè omologata la sentenza sussiste la responsabilità dei coniugi per il pagamento dell'imposta e degli accessori anche se dopo la presentazione della dichiarazione congiunta, viene meno la convivenza matrimoniale.
Con sentenza . n. 25708 del 10 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha confermato che dopo la separazione personale dei coniugi permane lo stesso la responsabilità solidale nei confronti del Fisco.
Dalla libera scelta di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta scaturiscono tutte le conseguenze (onerose ed onorifiche) previste dalla legge, a prescindere dalle vicissitudini . Sussiste, pertanto, il “sodalizio” per il pagamento dell'imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917,, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale (sempre che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo all’accensione del mutuo).
La detrazione è stabilita nella misura del 19 per cento dell’importo fino ad un massimo di € 4.000.000.
E’ incluso nell’ammontare detraibile:
- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato;
- gli oneri di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, eccetera.

Le spese notarili (l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo - escluse quelle sostenute per il contratto di compravendita - e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come l’iscrizione e la cancellazione d’ipoteca)
Non spettano le detrazioni per gli interessi pagati per aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con accensione di ipoteca.

Mariagabriella Corbi, papaseparatitorino.it