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Sentenza Cassazione: la mancanza di affetto verso il prorpio figlio non esclude la paternità
Pubblicato il: 13/09/2012  Nella Sezione: Leggi e norme
La grande differenza di età e la dichiarazione di non volersi occupare del minore non rappresentano elementi sufficienti per escludere l’interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15158/2012, respingendo il ricorso di un signore di età avanzata che oltre a negare la paternità (rifiutando però il test del dna), aveva sostenuto che la sua condizione familiare, una moglie e tre figli,  non gli avrebbe comunque consentito di “seguire ed educare il piccolo”, un ragazzo di 16 anni.
 
Per la Cassazione “la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore per la sua collocazione sociale”.

“Tali rischi - continua la sentenza - devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l’interesse del minore va di regola tenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre”.
 
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